Esecuzione del pignoramento – Sezione di esecuzione e fallimento (DI) #adessonews
In seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, il debitore riceve un avviso di pignoramento, che viene eseguito senza indugio. I beni pignorati sono riportati, con il loro prezzo di stima, in un atto di pignoramento. Al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di pena, di vendere o regalare gli oggetti pignorati. I beni mobili (ad es. gioielli) possono essere presi in custodia dall’ufficio di esecuzione.
Poiché dalla vendita di oggetti usati non si ricavano solitamente somme consistenti, se il debitore è salariato, risulta più efficace pignorare alla fonte una parte del salario. L’ufficio di esecuzione obbliga il datore di lavoro a effettuare le detrazioni mensili per versarle al creditore finché il debito non è saldato
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